«REGOLAMENTO su delle così dette Carte di sicurezza, di permanenza, di passo, e su se' passaporti, sanzionato da S. M. pe' suoi Reali Dominj al di quà del Faro.

Art. I. Ogni individuo di qualunque classe, e condizione egli sia dovrà provvedersi di una carta di sicurezza.

Da questa regola sono eccettuate le donne di ogni età, ed i giovani che non abbiano compiuto i 15 anni.»

Neggli Art. II e III si specifica che viene rilasciata dal Giudice Regio e dal Sindaco ed è valida per la sola Provincia e per solo un anno.

Art. IV. Se un individuo voglia fuori dal proprio circondario intrattenersi al di là di otto giorni, ha bisogno di una così detta carta di permanenza...

Art. V. La carta sia di sicurezza, sia di permanenza , non sarà soggetta, che al pagamento di solo due grani. Sono eccettuati da questa regola i bracciali, i pastori, e generalmente tutti coloro che sono notoriamente poveri.

Si procede poi con la carta di passo, quindi i passaporti per passare da una provincia all'altra, poi i passaporti speciali per l'estero con l'indicazione dei motivi dell'espatrio e il tempo. Pastori, bracciali ecc. per il loro lavoro avranno bisogno solo della carta di passo. Seguono ben otto articoli per spiegare passaggi burocratici, multe e pene varie il tutto facente capo alla Commissione Generale di Polizia.

«Napoli 30 Novembre 1821. L'Approvo. Firmato – FERDINANDO»

Manifesto storicamente molto importante, di cm. 48x40, tracce del tempo, qualche parola mal leggibile alle pieghe ma complessivamente in buon stato.