*** Atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna: "Nei casi di denunzie contemplate dall'art. 3 della legge 8 luglio 1854 se le deposizioni dei testimoni presentate a discolpa saranno rilevanti , il Giudice procedente , sospesa intanto ogni decisione , rimanderà l'imputato a quell'altra udienza che dovrà ulteriormente fissarsi in conformità del successivo art. 4 della stessa legge ..."

Torino, 20 Luglio 1854. Pagine 4.

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